R.E.N.T.R.I

Dal 14 dicembre 2024 il portale RENTRI sarà in esercizio per tutti i soggetti obbligati ad iscriversi al Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Da questa data saranno disponibili tutte le informazioni, le procedure e le scadenze indicate nel Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023


All’attivazione del portale i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversivolontariamente al RENTRI

L’iscrizione alla piattaforma prevede un costo di segreteria paria a 10 €, ai quali bisogna aggiungere un contributo annuale che varia da 15 a 100 € (in base alle diverse tipologie di imprese o Enti) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 € per le successive annualità.

Il versamento del contributo annuale sarà da effettuare successivamente all’iscrizione ed entro il 30 aprile di ogni anno. I versamenti sono da effettuare con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pago PA).

Chi deve iscriversi al R.E.N.T.R.I ?


  • Dal 15/12/24 ed entro il 13/02/25:

    – Impianti di trattamento rifiuti;
    – Trasportatori di rifiuti;
    – Commercianti/intermediari di rifiuti;
    – Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
    – Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
    – Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
    – Delegati (ad es. associazioni imprenditoriali)

  • Dal 15/06/25 ed entro il 14/08/ 25:

    – Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
    – Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).

  • Dal 15/12/25 ed entro il 13/02/26:

    – Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
    – Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti


Chi non deve iscriversi al R.E.N.T.R.I


Non devono iscriversi al RENTRI, Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:


  • nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  • dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
  • nell’ambito delle attività commerciali;
  • nell’ambito delle attività di servizio;
  • da attività sanitarie
  • veicoli fuori uso.


I soggetti sopraelencati non dovranno iscriversi ma registrarsi sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti per poter utilizzare i nuovi formati del formulario di identificazione del rifiuto FIR che entreranno in esercizio dal 13 febbraio 2025 Dalla stessa data è previsto l’obbligo di vidimazione digitale(sia per i FIR cartacei che digitali).

unsplash